Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito alla normativa sugli sconti entrata in vigore in luglio in applicazione di una Direttiva UE.
Come è noto il cuore della normativa consiste nell’obbligo di applicare la scontistica pubblicizzata sul prezzo minore offerto nei 30 giorni precedenti l’avvio della promozione. Quali novità sono state introdotte dalle ‘FAQ’ ministeriali?
Quando non si applica la normativa
Il Ministero chiarisce che “È da considerarsi rilevante ai fini dell’applicazione della norma,, ogni comunicazione in merito al vantaggio economico e al risparmio derivante dalla effettuazione di quel determinato acquisto in uno specifico lasso di tempo”, ma indica anche una serie interessante di eccezioni.
- Le vendite sottocosto (disciplinate dal D.P.R. 06 aprile 2001)
- I casi in cui la riduzione del prezzo è subordinata a specifiche condizioni diverse dal mero acquisto del prodotto, quali ad esempio
>operazioni a premio,
>programmi fedeltà,
>promozioni consistenti nell’attribuzione di buoni per successivi acquisti
> riduzioni di prezzo a partire da tetti minimi e/o entro tetti massimi di spesa (ad es. sconto del 25% su una linea di prodotti fino a 100 euro di spesa),
> riduzioni di prezzo su un paniere (ad es. una o più linee, una o più marche) condizionate all’acquisto di un numero minimo di pezzi o entro un numero massimo di pezzi (
> sconti sull’acquisto di un prodotto al consumatore che contemporaneamente acquisti un altro prodotto (ad es. se acquisti due prodotti sconto del 50% sul meno caro); - promozioni soggette a condizioni (ad es. il 3 per 2)
- omaggi su acquisti particolari (ad es. auricolari in regalo sull’acquisto di uno smartphone; omaggi legati ad un determinato valore degli acquisti effettuati);
- i buoni sconto, i voucher condizionati a particolari requisiti o destinati a una categoria determinata di consumatori e il c.d. cash back;
Esenti le offerte riservate ai possessori di carte fedeltà o legate a una condizione del consumatore
Sono anche esenti dalla normativa
>le offerte riservate a un consumatore in una determinata condizione: una certa fascia di età, essere studente o appartenere a un genere o a una professione o svolgere una mansione.
>le offerte riservate a un consumatore che appartiene a determinati cluster quali soci o titolari di carta fedeltà o di altra carta/titolo di legittimazione
Le norme per le insegne e i gruppi di acquisto o le catene di monomarca
Le FAQ ministeriali affrontano il tema della pubblicità collettiva, vale a dire le campagne riguardanti più punti vendita della medesima catena oppure di promozioni relative ad un numero elevato di prodotti. In questo caso le comunicazioni generali (ad esempio i volantini’ possono indicare il solo prezzo finale già scontato o la sola percentuale di sconto, a condizione che tali indicazioni siano compatibili con la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette (ad es. non è lecito pubblicizzare come prezzo scontato un prezzo che di fatto era già applicato dalla maggioranza dei punti vendita).
Non si è tenuti a indicare il “prezzo precedente” del singolo prodotto sul supporto adottato per la campagna al fine di annunciare tale riduzione di prezzo. Tuttavia, il “prezzo precedente” dei singoli beni oggetto dell’annuncio deve invece essere indicato presso il punto vendita, vale a dire sulle rispettive etichette o cartellini a scaffale nei negozi o nelle sezioni relative ai prezzi delle interfacce dei negozi online.
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