Il 30 luglio 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di revisione del Codice della Proprietà Industriale. Tra cui si segnala la ri-scrittura dell’articolo 239 sul regime transitorio delle opere di design proteggibili col diritto d’autore. Come afferma l’avvocato Cesare Galli, nell’articolo “La riforma del Codice della proprietà industriale”, pubblicato sul sito Filodiritto.com (http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1955), e riassunto in un articolo apparso sul numero de “Il Sole 24 ore” di martedì 24 agosto: “Ci sono voluti infatti nove anni e cinque successivi interventi legislativi, ma finalmente l’Italia – sotto la pressione di una causa portata da Assoluce alla Corte di Giustizia europea – ha concesso piena tutela alle opere di design coperte dal diritto d’autore contro i prodotti-copia. Con una modifica introdotta all’ultimo momento, su richiesta della Commissione Attività Produttive della Camera, è stato possibile inserire nel decreto legislativo di revisione del Codice anche la ri-scrittura dell’art. 239 del Codice, stabilendo così finalmente con chiarezza che i prodotti-copia non sono legittimi, anche se a commercializzarli sono i medesimi soggetti che li producevano lecitamente prima del 19 aprile 2001, data di introduzione in Italia della protezione di diritto d’autore sulle opere di design. La riformulazione dell’art. 239 del Codice della Proprietà Industriale era divenuta ormai indifferibile in relazione alle conclusioni recentissimamente depositate (il 24 giugno 2010, quando già lo schema di decreto legislativo era stato approntato) dall’Avvocato Generale dell’Unione Europea nella causa C-168/09, pendente avanti la Corte di Giustizia comunitaria. Tale causa ha ad oggetto la questione della compatibilità col diritto comunitario della normativa transitoria italiana sul design (contenuta appunto nell’art. 239 del Codice), che sembrava limitare la protezione di diritto d’autore sulle opere di design, consentendo ai soggetti che le imitavano prima dell’introduzione di tale protezione nel diritto italiano (a seguito dell’attuazione della Direttiva n. 98/71/CE), di continuare senza limiti di tempo questa loro attività, benché oggi essa dovrebbe ritenersi contraffattoria e quindi illecita; la questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano su istanza di Assoluce – l’Associazione delle imprese italiane dell’illuminazione, da me assistita, che riteneva giustamente tale disciplina penalizzante per l’industria italiana del settore –, nell’ambito di un giudizio promosso dalla Flos contro la Semeraro per contraffazione della celebre lampada Arco, disegnata negli anni sessanta dai fratelli Castiglioni. A queste indicazioni si è esattamente attenuto il nuovo art. 239 ora introdotto, che ha appunto previsto ‘che i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso’: il che significa che tutti i prodotti-copia realizzati in Italia dopo il 19 aprile 2006 (e quelli importati dopo il 19 aprile 2001) sono perseguibili a tutti gli effetti di legge come contraffazioni, come appunto era prescritto dalla Direttiva”.
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