Arriva puntuale la comunicazione di Federmobili sull’ultimo Decreto (in vigore dal 23 Marzo) perché anche in questo non ci sono indicazioni specifiche riguardo la consegna ed il montaggio di mobili presso le abitazioni dei clienti. Riportiamo la comunicazione dell’associazione.
Per fare un po’ di chiarezza è bene precisare che le disposizioni previste a partire da oggi si applicano cumulativamente a quelle del D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo (sulle quali si è riferito rispettivamente con nota dell’11 marzo e del 20 marzo), i cui termini, già fissati al 25 marzo, vengono entrambi prorogati al 3 aprile 2020. In mancanza di dettagli specifici ribadiamo, con nuove precisazioni, l’interpretazione e la posizione che la Federazione, su indicazione del suo Presidente, ha deciso di assumere per il caso di specie. I decreti finora emanati sono tutti volti al contenimento del contagio e ci chiedono, sempre di più e con forza, di limitare gli spostamenti: cerchiamo di attenerci il più possibile a questa regola. “
Consegne e fruizione degli spazi espositivi per lo svolgimento del lavoro non legato alla vendita.
Le nostre considerazioni: Le consegne di merce sono consentite: gli addetti possono fare le consegne dotandosi di strumenti idonei ad evitare il contagio (come minimo, mascherina e guanti in lattice). Per consegne si intendono, per quanto previsto dai decreti emanati, tutte quelle domiciliari che non implicano l’ingresso nell’abitazione: la spesa alimentare può essere lasciata fuori dalla porta, così come i pasti a domicilio non necessitano di contatti con il cliente, altrettanto vale per la consegna di pacchi o piccoli mobili o complementi di arredo, ecc. In questo tipo di consegne possono rientrare le consegne presso i magazzini, ferme restando, lo ripetiamo, le disposizioni sull’utilizzo di strumenti idonei a evitare il propagarsi del contagio.
Come già evidenziato, rimangono, comunque, ferme, per tutte le attività non sospese, le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 – lettere da a) ad e) – del DPCM 11 marzo 2020,
Ripetiamo e interpretazioni e le considerazioni della nostra Federazione. Il decreto, in vigore dal giorno 11 Marzo, oltre a ribadire quanto già prescritto nei precedenti decreti dell’8 e del 9 Marzo, al punto 7 dell’art. 1 recita: “In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
La nostra interpretazione: non si esclude e non si vieta la possibilità di svolgere il lavoro amministrativo, o di organizzazione interna, nei locali chiusi alla vendita ma è preferibile, come richiesto nei vari decreti limitare il più possibile gli spostamenti e gli assembramenti tra persone.
b) …omissis
La nostra interpretazione: sospendere le attività che possono essere sostituite dal lavoro da casa o non comportano una interruzione del processo produttivo. I negozi di arredamento non hanno reparti indispensabili alla produzione.
La nostra interpretazione: il montaggio potrebbe essere effettuato solo nel caso sia assolutamente indifferibile, cioè di prima necessità del cliente (ad esempio, montaggio di una cucina, di un bagno o di altri elementi di arredo, in una nuova abitazione altrimenti non abitabile; sostituzione per guasti o rotture; interventi di ripristino del bene per renderlo funzionante; ecc.). Dovranno essere inoltre rispettate queste condizioni: il personale dovrà operare con dispositivi di protezione individuale ed effettuare la sanificazione al termine dei lavori; il cliente che assiste al montaggio dovrà essere tenuto alla distanza di sicurezza di almeno un metro.
Fuori dai casi di indifferibilità come sopra definiti, si concorderà con il cliente una data di montaggio successiva alla cessazione di validità del decreto (3 Aprile).
L’associazione fa poi una precisazione importante per gli associati:
Molte Regioni, tra le quali Lombardia, Veneto , Piemonte, Campania, Calabria, ed altre che si aggiungono e si aggiungeranno, hanno emanato provvedimenti aggiuntivi a quelli del DPCM.Invitiamo i nostri associati e tutti gli operatori interessati a contattare le autorità locali (Prefettura, Polizia Municipale, ecc.), prima di intraprendere qualsiasi attività (consegna, montaggio, presenza sul posto di lavoro, ecc.).
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