Il Decreto-legge Cura Italia, ha introdotto alcune prime disposizioni per cercare di fronteggiare la carenza di liquidità che interessa imprese e professionisti la cui attività è danneggiata dall’emergenza COVID-19. Si riepilogano le principali misure in materia di sospensione e allungamento dei prestiti contenute nel DL:
– Art. 49, comma 1, lettera d) Sono ammissibili gratuitamente alla garanzia statale del Fondo di garanzia PMI, le operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
– Art. 49, comma 1, lettera k) Sono ammissibili gratuitamente alla garanzia statale del Fondo di garanzia PMI, i nuovi finanziamenti di durata pari 18 mesi (meno un giorno) fino a 3 mila euro erogati da banche e intermediari finanziari a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata all’emergenza COVID-19. E’ necessaria al riguardo una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Art. 56Le piccole e medie imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del Testo unico bancario e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia (es. operatori di microcredito) possono avvalersi, dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La comunicazione con la quale l’impresa chiede alla banca o all’intermediario finanziario la sospensione del rimborso dei prestiti, deve essere integrata con una dichiarazione con la quale l’Impresa “autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Possono beneficiare delle misure di sospensione le Imprese le cui esposizioni debitorie al 17 marzo 2020 non erano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
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